Burqa e niqab. Parere del Comitato per l’Islam Italiano

14.03.2026

Conoscere per rispettare: Burqa e niqab il parere del Comitato per l'Islam italiano

È stato chiesto a questo Comitato un parere su proposte di legge relative a modifiche all'art. 5 della legge n. 152/75 che vieta l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento delle persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. La competenza del Comitato deriva dal fatto che alcune proposte di legge introducono la menzione specifica, tra i mezzi oggetto del divieto di cui all'art. 5, «gli indumenti indossati in ragione della propria affiliazione religiosa» (C2769 Cota) ovvero «gli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab» (C2422 Sbai). Alcontrario, da opposto versante politico, non mancano proposte di legge che intendono modificare lo stesso art. 5 menzionando espressamente come «giustificato motivo» per «l'uso di strumenti che coprono il volto» le «ragioni di natura religiosa o etnico-culturale» (C3205 Vassallo). Ancora, c'è chi propone di tutelare come «indumenti abituali» «i segni e gli abiti che, liberamente scelti, manifestino l'appartenenza religiosa», tuttavia «a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile» (C627 Binetti).

Da dove nasce il problema? Da una parte, il venire alla luce della stessa problematica in alcuni Paesi europei (Francia, Paesi Bassi, Belgio) e non europei (Québec) – con ampia copertura mediatica – fa sì che anche in Italia molti ritengano opportuno prendere posizione. Si aggiunge che non mancano Paesi a maggioranza islamica dove in analoghi dibattiti emergono posizioni ostili al burqa e al niqab, così che non sarebbe esatto ritenere che il problema riguardi solo le comunità immigrate. Dall'altra, per interpretare l'art. 85 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza che vieta di «comparire mascherato in luogo pubblico» nel senso che esso conterrebbe una sorta di «divieto di burqa» sono intervenute ordinanze di divieto di sindaci di Comuni italiani, i quali hanno richiamato l'art. 54, quarto comma, del TUEL così come sostituito dall'art. 6 della legge 15/2008, che consente al sindaco di provvedere contro «gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana». Contro queste ordinanze sindacali è stato adito il Consiglio di Stato il quale, in particolare nella nota sentenza n. 3076 della sua Sezione VI, del 19 giugno 2008, censurando un'ordinanza del 2004 del sindaco di Azzano Decimo (Pordenone), ha affermato che «il burqa non costituisce una maschera ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa», il cui uso «costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture». Religione e tradizione costituirebbero dunque «giustificati motivi» che escluderebbero il burqa dall'ambito di applicazione dell'art. 85 T.U.P.L. così come dell'art. 5 della legge 152/1975.

È necessario chiarire di che cosa si sta parlando, da un triplice punto di vista: descrittivo, sociologico e giuridico. Dal punto di vista della descrizione, occorre distinguere rigorosamente almeno fra quattro diversi capi di abbigliamento femminile:

a) hijab – tradotto spesso come «velo», parola peraltro divenuta ormai ambigua e non univoca – , che copre i capelli e il collo e scende sulle spalle e sul petto, ma lascia scoperto il volto;

b) chador, che è più simile a un mantello in quanto copre oltre ai capelli e al collo, in quanto si chiude sotto il mento, anche integralmente le spalle e scende fino alle gambe; un uso anticonell'attuale Iran, caduto però pressoché in totale desuetudine, accompagnava il chador con un «velo» bianco che copriva la parte del volto sottostante agli occhi;

c) niqab, che copre il capo e buona parte del busto, lasciando scoperti soltanto gli occhi;

d) burqa, che – almeno nella sua versione detta «completa» o «afghana» – copre tutto il corpo compresi gli occhi, alla cui altezza c'è una retina che consente a chi la indossa di vedere all'esterno.

Dal punto di vista sociologico la diffusione di questi diversi indumenti varia da Paese a Paese, ed è frutto di circostanze storiche e politiche differenti. Nell'emigrazione in Occidente l'uso è assolutamente minoritario. In Francia diverse inchieste hanno fissato il numero di donne che portano il burqa o il niqab fra le 300 e le 2.000. In Italia mancano dati certi, ma le cifre dovrebbero essere ancora più basse, e tendere a zero nelle generazioni più giovani d'immigrati.

Dal punto di vista giuridico, la discussione che si è sviluppata sia in sede parlamentare sia sulla stampa, specializzata e non, è apparsa come un classico caso dove si tratterebbe di comporre tre interessi e diritti: quello dello Stato alla sicurezza pubblica, quello della donna a non essere discriminata e lesa nella sua dignità, e quello della libertà religiosa.

In questa impostazione, il primo interesse – quello dello Stato alla pubblica sicurezza – è il solo facilmente identificabile, non contestato e da tutti condiviso. Nessuno sostiene seriamente che il terrorismo non continui a essere un problema urgente, e che indumenti che nascondono completamente il volto e sotto cui non è neppure possibile sapere se si celi un uomo o una donna non pongano un rilevante problema di ordine pubblico.

Se però ci spostiamo dal primo interesse al secondo e al terzo, ci avvediamo che ci stiamo avventurando su un terreno dove non vi è invece alcun vero consenso. Certo, tutti concordano sul fatto che la dignità della donna vada protetta e che ogni forma di discriminazione in contrasto con il nostro dettato costituzionale e con il bene comune debba essere combattuta. Tuttavia, come attuare in concreto la tutela della dignità della donna sul terreno che ci occupa è oggetto di fiere contestazioni. Questo Comitato ha preso atto della lettera del 6 maggio 2010 di ventisei convertite italiane all'islam alle massime autorità istituzionali italiane in cui si rivendica il diritto a indossare il niqab paradossalmente proprio come manifestazione della propria «femminilità», la cui determinazione – si afferma – non potrebbe rispondere a un canone unico imposto dalla cultura dominante. Altri, che sono invece contrari al burqa e al niqab, paventano invece che una norma che impedisca d'indossarli in pubblico induca le donne a confinarsi – o i familiari a confinarle – nell'ambito della casa domestica, di fatto togliendo loro la libertà di uscire liberamente in strada.

Neppure sul terzo tema – la libertà religiosa – esiste un consenso. La lettera delle convertite italiane, e la stessa citata pronuncia del 2008 del Consiglio di Stato, sostengono che l'uso del niqab e del burqa è una «prescrizione della religione islamica». Com'è noto, non esiste un'unica autorità in grado d'interpretare autorevolmente e per tutti la legge islamica, e certo non spetta allo Stato italiano e neppure a questo Comitato emettere fatawa sul punto. Non è tuttavia inopportuno considerare come punto di riferimento fattuale, anche per chi deve valutare proposte di legge, il dato storico-critico che emerge dal Corano. Il termine hijab nel Corano compare solo sette volte. Durante la vita del profeta Muhammad non vi è nulla che ne testimoni un uso generalizzato da parte delle sue mogli. In genere si fa risalire la rivelazione circa il velo al versetto 53 della Sura 33: a Medina, nell'anno 5 dell'Egira, dopo aver sposato sua cugina Zaynab, Muhammad non riesce ad allontanare i numerosi ospiti dalla sua casa. A un certo momento decide di tirare una cortina (sitr) tra la parte della stanza ove restano tre ospiti particolarmente invadenti, e la zona ove Zaynab attende le attenzioni del marito. Proprio in quel momento scende la rivelazione dell' hijab: «Quando chiedete ad esse [le mogli del Profeta] un qualche oggetto, chiedetelo da dietro una cortina: ciò è più puro per i vostri cuori e per i loro». È quindi una circostanza particolare che rende necessaria la separazione fra gli estranei alla casa e le donne, che in questo caso sono esplicitamente solo quelle del profeta. Inoltre il termine hijab viene usato più volte con significati del tutto diversi: come cortina che impedisce al credente di vedere Allah durante la rivelazione (XLII, 51); come velo con cui Maria, la madre di Gesù, si riparò dagli sguardi indiscreti della sua gente (XIX, 17); come barriera che separa i dannati dai beati nel giorno del Giudizio (VII, 46). In un significato ancora più generale il termine indica il «velo» della notte che avvolge il sole al tramonto (XXXVIII, 32), o in senso mistico è il buio che ottenebra il cuore e i sensi degli empi (XLI, 5). I brani più spesso citati a favore di un precetto coranico dell'hijab sono XXXIII, 59 e XXIV, 31. Il primo recita: «O Profeta! Dì alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli; questo sarà più atto a distinguerle dalle altre e a che non vengano offese». Nel secondo leggiamo: «E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne. E non battano i piedi, sì da mostrare gli ornamenti che celano».

Su a chi si rivolgessero esattamente queste prescrizioni non vi è consenso fra gli interpeti. Tuttavia la pratica stessa delle mogli del profeta attestata dalla Tradizione mostra che esse non portavano sempre l'hijab e certamente non si coprivano il volto o gli occhi. Qui non trattiamo dell'hijab o dello chador, che si limitano a i capelli, il collo e il petto, ma solo del niqab e del burqa, che nascondono anche il viso. Se la domanda concerne niqab e burqa, si potrebbe dunque affermare che si tratta in verità di pratiche che non hanno un'origine coranica: indumenti simili sono attestati in diverse zone in epoca romana, bizantina, persiana mentre in ambito islamico appaiono talora solo recentemente. Il burqa detto «afghano» è stato adottato gradualmente dalla monarchia afghana solo nel XX secolo, e la (limitata) diffusione di forme di «velo integrale» nel Maghreb è di origine ancora più recente, corrispondendo spesso a una specifica rivendicazione identitaria e politica da parte di movimenti fondamentalisti. Forme di «velo integrale» sono state, in zone geografiche contigue, storicamente adottate da popolazioni non musulmane e nello stesso tempo non adottate da popolazioni musulmane. Dal momento che la problematica, che si è posta in Francia e altrove, del divieto in taluni luoghi pubblici di simboli religiosi anche come elementi dell'abbigliamento, non è all'ordine del giorno in Italia – la cui tradizione giuridica è peraltro diversa da quella francese –, non riteniamo di doverci occupare dell'hijab in genere. Per quanto riguarda specificamente il burqa e il niqab possiamo invece affermare che secondo la grandemaggioranza delle opinioni giuridiche che hanno corso nel mondo islamico, e pur senza escludere che, in assenza di un'autorità centrale che possa definire la dottrina per tutti, gruppi minoritari possano rappresentare anche in modo mediaticamente vigoroso opinioni diverse, portare il burqa o il niqab non è un obbligo religioso, né tale obbligo può trovare fondamento nella lettura del testo sacro dell'islam.

Apparirà allora come preminente la considerazione di ordine pubblico secondo cui persone travisate in modo da non essere riconoscibili – si giudichi o no adeguato il termine «mascherato» dell'art. 85 T.U.P.S. – non possono essere identificate dalle forze dell'ordine, individuate dai conoscenti e se del caso descritte dai testimoni. La riconoscibilità delle personedev'esseregarantita, tanto più a fronte del rischio internazionale collegato al terrorismo.

Per questi stessi motivi raccomandiamo però una particolare cautela nella formulazione della legge che sarà finalmente adottata. Questo Comitato comprende le ragioni per cui si vuole integrare – con una funzione esplicativa, dopo pronunzie come quella richiamata del Consiglio di Stato che hanno reso incerta la materia – la norma dell'art. 5 della legge 152/1975 (che, ricordiamolo, si occupa solo di presenze in luogo pubblico o aperto al pubblico, con ciò salvaguardando una sfera del privato) con un esplicito e chiarificatore riferimento al burqa e al niqab. Non siamo però del tutto convinti dell'opportunità di formulazioni che includano nel campo dell'art. 5 «gli indumenti indossati in ragione della propria affiliazione religiosa» ovvero «gli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab». Si capisce come questo modo di presentare gli indumenti aiuti, nelle intenzioni dei proponenti, a identificarli senza equivoci. E tuttavia il nostro parere mette appunto in dubbio il nesso causale necessario fra burqa e niqab, da una parte, e «religione islamica» e «affiliazione religiosa» dall'altro. Parlare di «religione islamica» nel testo della legge potrebbe precisamente rischiare di alimentare le polemiche in corso, o d'innescarne di nuove. Raccomandiamo quindi di omettere dai testi di legge ogni riferimento alla religione o all'islam, limitandosi alla formulazione secondo cui nel divieto dell'art. 5 devono intendersi ricompresi «gli indumenti denominati burqa e niqab», prescindendo dunque implicitamente da quali siano le motivazioni – religiose e «islamiche» o anche eventualmente non religiose o non islamiche – che spingono alcune persone a indossarli. Parallelamente, l'art. 85 T.U.P.S. potrebbe essere modificato al primo comma con il riferimento a un divieto incondizionato all'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico «di qualunque mezzo o indumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona», salvi beninteso i giustificati motivi che derivano da esigenze di salute o di sicurezza personale o sul lavoro. Nel terzo comma potrebbe essere introdotta una norma esplicita per cui: «L'autorità locale di pubblica sicurezza può con apposito manifesto prevedere deroghe al divieto di cui al primo comma all'interno dei luoghi aperti al pubblico», il che consentirebbe all'autorità di P.S. di autorizzare. ad esempio, l'uso del burqa o del niqab nelle moschee. In ogni caso, «deconfessionalizzare» la legge sembra il miglior modo per non alimentare polemiche.

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